Legge del 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 118, il 21 maggio 2016 (Legge Cirinnà)

Nell’ ordinamento italiano l’unione civile è un istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata esclusivamente da persone dello stesso sesso e finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.

Tale istituto estende alle coppie dello stesso sesso la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà e adozione), incidendo sullo stato civile della persona. L’unione civile tra due persone maggiorenni avviene di fronte a un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e viene registrata nell’ archivio dello stato civile, unitamente al regime patrimoniale ed alla residenza.

Parallelamente all’unione civile, una coppia formata da persone dello stesso sesso può decidere di usufruire dell’istituto della convivenza, il quale garantisce una serie di diritti patrimoniali minimi. La registrazione della convivenza all’anagrafe facilita la prova della vita in comune ed è necessaria solo qualora si voglia stipulare un contratto di convivenza.

L’ istituto delle convivenze è aperto anche alle coppie etero in alternativa al matrimonio.

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