Legge n. 24/2017 (in attesa dei decreti attuativi)

In ambito penale il personale medico sanitario potrà essere condannato per lesioni od omicidio colposo occorso nell’ambito dell’esercizio della professione, solo per negligenza ed imprudenza. E’ esente da responsabilità penale in caso di imperizia, sempre che si siano osservate le raccomandazioni delle linee guida adeguate alla specificità del caso concreto, ovvero, in loro mancanza, le buone prassi tecnico-assistenziali.

In ambito civile, viene stabilita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (ex artt. 1218 e 1228 c.c.: 10 anni di prescrizione e onere della prova a carico della struttura sanitaria), mentre, il medico “risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

In quest’ultimo caso, la responsabilità è di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.: l’onere della prova è a carico del paziente e la prescrizione è di 5 anni).

Anche in quest’ultimo caso un ruolo chiave sarà svolto dalle buone prassi e dalle raccomandazioni di cui sopra, che se osservate, potranno azzerare la colpa medica in ambito risarcitorio.

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